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PUG - Disciplina del Piano

0.1a Natura ed oggetto del Piano urbanistico generale


Il Piano è lo strumento di pianificazione generale che sulla base e in coerenza con le risultanze delle analisi di Profilo e conoscenze e della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), delinea per l’intero territorio comunale, a tempo indeterminato, gli obiettivi e le strategie per dare attuazione ai principi indicati dalla Lr 24/2017.
 

0001

Il Piano è redatto secondo le disposizioni della Lr 24/2017 in conformità con i vigenti strumenti di pianificazione comunali, metropolitani e regionali
 
0002
La Tavola dei vincoli raccoglie e restituisce le prescrizioni conformative del territorio e dei vincoli morfologici, paesaggistici, ambientali, storico-culturali e infrastrutturali che gravano sul territorio, ai sensi del comma 2 dell’art. 25 della Lr 24/2017.
 
0003
Oltre a quanto sopra specificato, il Piano ha effetti conformativi del territorio limitatamente agli interventi di riuso e rigenerazione urbana attuabili tramite intervento diretto secondo la presente Disciplina.
 
  0004
Il Piano assume i contenuti di Piano del Verde comunale, ai sensi della L 10/2013.
 
  0005
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0.1b Elaborati del Piano urbanistico generale

 

Il Piano si compone di un insieme di documenti tra loro integrati che concorrono al conseguimento degli obiettivi definiti.
 

0006

Sono documenti costitutivi del Piano :
  • Leggere il Piano;
  • Profilo e conoscenze (e relativi Approfondimenti conoscitivi);
  • Assetti e strategie (organizzato in tre rappresentazioni grafiche - Strategie e visione, Strategie urbane, Strategie locali - e in un fascicolo contenente la Disciplina del Piano, con l’allegato Catalogo dati cartografici);
  • Documento di Valsat (Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale);
  • Tavola dei vincoli e relative schede.
0007
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0.1c Valore delle rappresentazioni cartografiche

 

Le rappresentazioni cartografiche del Piano hanno valore ideogrammatico quando sono riferite ai contenuti strategici dello stesso, come stabilito dall’art. 24 della Lr 24/2017. Hanno pertanto questo valore le rappresentazioni intitolate: Assetti e strategie / Strategie e visione, Assetti e Strategie / Strategie urbane e Assetti e strategie / Strategie locali.
 

0008

Gli strumenti di attuazione del Piano possono precisare le rappresentazioni ideogrammatiche di cui sopra, per portarle a coincidere con lo stato dei luoghi in relazione alle finalità dell’intervento. Le predette precisazioni, non costituendo difformità tra lo strumento di attuazione e il presente Piano, non costituiscono variante allo stesso.
 
0009
Le rappresentazioni contenute nel Catalogo dati cartografici hanno valore di univoca rappresentazione cartografica esclusivamente nei casi essi siano riferimento per interventi diretti, secondo quanto stabilito dall’art. 33 della Lr 24/2017. Il medesimo valore è riconosciuto alle rappresentazioni cartografiche della Tavola dei vincoli, di cui all’art. 37 della Lr 24/2017.
 
0010
Le rappresentazioni cartografiche contenute in Profilo e conoscenze hanno valore informativo.
 
  0011
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0.1d Valore degli indirizzi e delle prescrizioni

 

Le disposizioni del presente Piano sono formulate in termini di indirizzi e prescrizioni ai sensi dell’art. 28 della Lr 24/2017.
 
0012
Gli indirizzi del Piano sono espressi in termini di “indirizzi per le politiche urbane” e di “condizioni di sostenibilità per gli interventi urbanistici”; i soggetti pubblici e privati sono tenuti a conformarsi alle disposizioni per quanto attiene il perseguimento delle finalità generali e degli obiettivi prestazionali, mantenendo autonomia nella definizione delle modalità attuative.
 
0013
Le prescrizioni del Piano sono espresse in termini di “prescrizioni per gli interventi edilizi” e sono disposizioni cogenti che debbono trovare piena e immediata osservanza e attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati. Le “prescrizioni per gli interventi edilizi” sono valide anche per gli interventi urbanistici laddove non diversamente disciplinato dagli elaborati dello strumento attuativo.
 
0014
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0.1e Varianti al Piano

 

Possono avere valore ed effetto di variante al Piano i seguenti procedimenti:

  • stipula di accordi di programma ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 267/2000 come specificato dall’art. 60 della Lr 24/2017;
  • approvazione del progetto definitivo o esecutivo di opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, o comunale mediante procedimento unico ai sensi dell’art. 53 della Lr 24/2017;
  • approvazione del progetto definitivo per interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all’esercizio d’impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati e altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche mediante procedimento unico ai sensi dell’art. 53 della Lr 24/2017 dell’art. 8 del DPR 160/2010;
  • localizzazione e approvazione dei progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico realizzate dai soggetti istituzionalmente competenti, secondo quanto previsto dalla specifica legislazione regionale e nazionale vigente.
0015
Al di fuori dei casi sopra indicati, le varianti generali al Piano si approvano con il procedimento di cui agli artt. 44 e seguenti della Lr 24/2017, fatta salva l’esclusione dalla Valsat nei casi di cui all’art. 19 comma 6 della Lr 24/2017.
 
0016
L’entrata in vigore di disposizioni legislative immediatamente cogenti rende inapplicabili le disposizioni del Piano con esse incompatibili senza necessità di procedere a variante.
 
0017
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0.1f Aggiornamento della Tavola dei Vincoli

 

La Tavola dei Vincoli, elaborato costitutivo del Piano, viene aggiornata con modalità proprie, come disposto dal comma 5 dell’art. 37 della Lr 24/2017; l’aggiornamento avviene con deliberazione consiliare ricognitiva a seguito dell’approvazione di leggi, di piani o atti di altre amministrazioni che comportano la modifica delle prescrizioni o dei vincoli che gravano sul territorio comunale, senza che ciò costituisca variante al Piano.
 
0018
La Tavola dei Vincoli può essere altresì aggiornata, qualora necessario, a seguito dell'aggiornamento del Piano di cui al successivo punto 0.2.h >>
 
0019
In sede di tali aggiornamenti vengono altresì rettificate graficamente le tutele, senza che ciò interferisca con la disciplina delle tutele stesse, in considerazione della rappresentazione ad una scala maggiore del Piano o atto che le disciplina, nonché per portarle a coincidere con le suddivisioni rilevabili sul terreno.
 
0020
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0.1g Rapporto con il Regolamento edilizio

 

Il Regolamento edilizio, redatto ai sensi del DPR 380/2001, della Lr 15/2013 e DGr 922/2017 contiene la disciplina definitoria e prescrittiva per gli interventi urbanistici ed edilizi. In esso convergono il Regolamento comunale sul verde pubblico e privato e il Regolamento per l’applicazione del vincolo idrogeologico che ne costituiscono allegati.
 
0021
Il Regolamento edilizio contiene le norme di riferimento per l’attuazione degli interventi di Qualificazione edilizia indicati dal Piano nonché per l’attuazione degli interventi urbanistici per quanto non diversamente indicato dalle presenti norme.
 
0022
La Disciplina del Piano rimanda al Regolamento edilizio per la definizione dei livelli prestazionali (base, migliorativo, eccellente) richiesti per la sostenibilità degli interventi. Tale rimando permette di tenere costantemente in considerazione gli avanzamenti tecnologici, gli studi e le ricerche di settore, l’emanazione di direttive, linee guida e aggiornamenti di settore.
 
0023
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0.1h Rapporto con gli strumenti di settore

 

Ferme le competenze e le discipline di settore, i relativi Piani comunali sono redatti nel rispetto del Piano.
 
0024
Nelle aree del territorio comunale interessate dal Piano delle Attività Estrattive (PAE) le specifiche previsioni e norme, se in presenza di autorizzazione estrattiva, prevalgono sulla disciplina del Piano fino alla loro scadenza. Fino al rilascio della predetta autorizzazione si applicano le disposizioni del Piano se non in contrasto con le previsioni del PAE.
 
0025
Il Piano Urbanistico Generale assume anche i contenuti di Piano del Verde comunale, strumento strategico col quale il Comune delinea e concretizza le proprie scelte programmatorie sul verde cittadino e che il PUG considera fattore primario di resilienza, sicurezza e salubrità del territorio.
 
0026
Oggetto del Piano del Verde non è solo il "verde urbano" convenzionalmente inteso, ma la rete composta dai sistemi e habitat naturali e seminaturali presenti in tutto il territorio, come indicato nelle Linee Guida per la Gestione del Verde Urbano (2017) e nella Strategia per lo Sviluppo del Verde Urbano (2018). Per dare seguito alle suddette strategie è stata effettuata una analisi quantitativa e prestazionale del territorio, che ha incluso una fase di valutazione e mappatura dei servizi ecosistemici garantiti ed erogati dai vari elementi che compongono l'eco-rete urbana comunale, prevedendone la salvaguardia e il rafforzamento anche come risposta alla pressione esercitata dai cambiamenti climatici, dall'incremento del tasso di urbanizzazione e da una maggiore domanda di spazi aperti fruibili all'interno della città. Sono state conseguentemente individuate azioni e prescrizioni per le diverse parti della città e le diverse tipologie di intervento previste, sia nella Disciplina di piano sia nel Regolamento edilizio, predisposto in maniera coordinata con la precedente.
 
0027
In coerenza con l’integrazione del Piano del Verde nel Piano Urbanistico Generale, rientra tra le scelte strategiche quella di integrare il Regolamento comunale del Verde, oltre che il Regolamento per la gestione del Vincolo Idrogeologico,  nel nuovo Regolamento Edilizio; un ulteriore modo per rinforzare le strategie relative al greening urbano nell’ambito della disciplina urbanistica ed edilizia.
 
0028
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0.1i Disposizioni Organizzative e linee guida

 

Con separati atti specifici verranno approvate le Disposizioni Organizzative, che non costituiscono contenuto del presente Piano. Esse riguardano: le modalità di presentazione e/o avvio degli Accordi operativi, dei Permessi di costruire convenzionati, dei Procedimenti unici ex art. 53 della Lr 24/2017, degli Accordi di programma, dei Piani Attuativi di Iniziativa Pubblica e degli altri documenti e istanze previsti dal Piano, la relativa modulistica e l’elenco della documentazione essenziale, le modalità informative e procedurali, il raccordo tra i settori comunali e ogni altro analogo aspetto di gestione e organizzazione.
 
0029
Linee guida di supporto e orientamento alla progettazione, in particolare per la città storica come definito nell’Azione 2.4a >> e altri contesti d’interesse per l’attuazione del Piano, sono approvate con Delibera di Giunta.
 
0030
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0.1j Entrata in vigore del Piano. Effetti

 

Il Piano entra in vigore alla data di pubblicazione sul Burert dell’avviso di avvenuta approvazione, a condizione che alla medesima data sia stato integralmente pubblicato sul sito web del Comune di Bologna, ai sensi dell’art. 39 comma 3 del DLgs 33/2013.
 
0031
A decorrere dall’entrata in vigore del Piano sono abrogati il Piano Strutturale Comunale (PSC) e il Regolamento urbanistico edilizio (RUE) e tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme contenute nel Piano. Il RUE continua ad applicarsi nei limiti previsti dalle convenzioni urbanistiche vigenti, per strumenti negoziali in corso di approvazione se specificamente richiamato e per le fattispecie indicate nell’azione 1.1c >>.
 
0032
Con l’entrata in vigore del Piano si conclude il periodo di salvaguardia nonché il periodo transitorio di cui agli artt. 3 e 4 della Lr 24/2017.
 
0033
Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del Piano, qualora si intendano mantenere gli usi temporanei insediati ai sensi dela previgente normativa, gli stessi debbono essere convenzionati, secondo le disposizioni dettate dal Piano.
 
0034
Il Piano non si applica:
  • agli strumenti urbanistici attuativi già approvati e convenzionati alla data di entrata in vigore del Piano, e a loro varianti grafiche e normative con modifiche degli usi ricomprese nella Valsat del relativo strumento; 
  • agli interventi approvati con procedimenti speciali, di cui al Capo V del Titolo III della Lr 24/2017, dei quali sia stata convocata la Conferenza dei Servizi entro la data di adozione del Piano;
  • alle varianti non essenziali, come definite dalla Lr 23/2004, relative a permessi di costruire, Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, Comunicazioni di Inizio Lavori asseverate già rilasciate ed efficaci alla data di entrata in vigore del Piano.
0035
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0.1k Salvaguardia e attuazione degli strumenti urbanistici vigenti nella fase di formazione del Piano

 

A decorrere dalla data della delibera di adozione del Piano e fino alla sua approvazione si applicano le misure di salvaguardia di cui all’art. 27 della Lr 24/2017 , come sotto meglio specificato in coerenza con il regime transitorio dettato dagli artt. 3 e 4 della Legge.
 
0036
Nel periodo di salvaguardia come sopra individuato è ammessa l’adozione e/o il completamento del procedimento di approvazione dei seguenti atti:
  • le varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente, tra cui le varianti di adeguamento a previsioni cogenti contenute in leggi o piani generali o settoriali, le varianti ai POC vigenti e i POC tematici;
  • i Piani urbanistici attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all'art. 31 della Lr 20/2000;
  • gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti anche in variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
0037
La disciplina di salvaguardia non si applica :
  • ai permessi di costruire regolarmente presentati prima della data della delibera di adozione delPiano;
  • alle SCIA e alle CILA regolarmente depositate prima della data della delibera di adozione del Piano, comprese Segnalazioni e Comunicazioni con efficacia differita per richiesta di parere; per tali titoli non sono ammesse varianti essenziali, salvo che siano conformi con il Piano. La salvaguardia si applica invece a SCIA e CILA con efficacia differita per l’inizio dei lavori;
  • ai titoli abilitativi edilizi per attuare le previsioni soggette a intervento diretto di Piani Operativi Comunali non ancora scaduti ; ai titoli abilitativi edilizi relativi a strumenti urbanistici attuativi vigenti alla data di adozione del Piano, o il cui procedimento di approvazione sia in corso alla data di adozione del Piano, a condizione che a quella data la Giunta abbia deliberato l’autorizzazione alla loro presentazione;
  • all’approvazione del progetto definitivo di opere opere pubbliche comunali per le quali, alla data di adozione del Piano, sia stato approvato lo Studio di fattibilità tecnico-economica.
0038
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0.1l Regime transitorio

 

Nel rispetto del riparto delle funzioni secondo il principio di competenza di cui all’art. 24 della Lr 24/2017, tematiche e oggetti assegnati dalla Legge al Piano Territoriale Metropolitano (PTM) trovano la loro disciplina nel Piano fino all’approvazione del PTM.
 
0039
Laddove sia prevista la possibilità di realizzare interventi al di fuori del Territorio urbanizzato ovvero la realizzazione di strutture di vendita e insediamenti commerciali di rilievo sovracomunale all’interno del Territorio urbanizzato, questi saranno soggetti al pagamento del contributo straordinario, di cui all’art. 16 comma 4 lettera d-ter) del DPR 380/2001. Il contributo straordinario è calcolato secondo quanto previsto dalla disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione (Delibera di Consiglio PG 395967/2019).
 
0040
Entro il 31.12.2023 con provvedimento motivato, previa deliberazione del Consiglio Comunale, è possibile rilasciare titoli edilizi a completamento di interventi già avviati in base a titoli rilasciati e poi decaduti senza che siano stati ultimati i lavori a causa dell'avvenuta apertura di procedure
concorsuali a carico del titolare.
 
0041
Il titolo a completamento non potrà presentare varianti essenziali rispetto al titolo decaduto; sono invece ammesse modifiche funzionali al soddisfacimento dei requisiti energetici per tempo richiesti per le nuove costruzioni. Non è consentito ultimare interventi per i quali siano state accertate difformità rispetto al titolo decaduto.
 
0042
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